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L'Autore si propone di offrire una chiave di lettura al recente dettato normativo di cui all'art. 3 L. n. 158/2012, meglio conosciuta come legge Balduzzi, dal nome del Ministro proponente.
Il disposto normativo prevede che il sanitario che abbia seguito i protocolli e le linee guida internazionalmente riconosciuti non risponda penalmente per il suo operato, se questo è contraddistinto da colpa lieve.
Il lavoro dopo aver affrontato la problematica relativa al possibile innalzamento delle soglie di rischio consentito nell¿ambito dell'attività medica, affronta da una parte la tematica relativa alle possibili ricadute della novella sulla ricostruzione del rapporto di causalità tra la condotta del medico e l'evento reato, dall'altra la possibile incidenza della norma sulla ricostruzione della colpa, quale possibile criterio d'imputazione soggettiva dell'illecito.
L'Autore, esamina,altresì, gli aspetti relativi alle peculiarità del attività medica svolta in forma plurisoggettiva, con particolare riferimento alle attività mediche in equipe, nei confronti delle quali il rispetto dei protocolli e delle linee guida potrebbe assumere validità esimente in misura maggiore di quanto possa accadere nella condotta medica monosoggettiva.
Nell'offrire possibili chiavi di lettura della norma, l'Autore, infine, evidenzia come prospettive di riforma nella disciplina penale dell'attività medica possano,in particolare avere valenza in relazione agli aspetti sanzionatori.
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