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La funzione del risarcimento del danno è squisitamente compensativa, nel
senso che: la tutela risarcitoria non può avere funzione punitiva; il danneggiato
non può arricchirsi in occasione dell'illecito; il danneggiante non è tenuto a
versare oltre quanto ripara il pregiudizio.
È in questo panorama che si inserisce l'istituto della compensatio lucri cum
damno, con riferimento al quale l'opera, prendendo le mosse dalle origini storiche,
offre un panorama dei diversi settori nei quali lo stesso viene invocato,
più o meno consapevolmente.
Dopo aver individuato il possibile fondamento normativo, l'attenzione viene
concentrata sulla riconoscibilità o meno della veste di principio generale,
offrendo una lettura moderna al nesso eziologico tra evento dannoso e
conseguenze, positive e/o negative, a quest'ultimo connesse. Ampio spazio
viene dedicato ai recenti interventi nomofilattici delle Sezioni Unite della
Suprema Corte. Nel tentativo di individuare il giusto punto di equilibrio tra
la funzione riequilibratrice del risarcimento ed il menzionato principio di
indifferenza, si offre una possibile chiave di lettura da applicare nei vari settori
direttamente o di riflesso interessati dalla compensatio, valorizzandosi la finalità
o funzione economico-sociale (indennitaria o previdenziale) perseguita
attraverso l'erogazione dell'indennizzo.
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