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La funzione dell'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, interpretato nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Secondo un primo orientamento, l'art. 2051 c.c. integrerebbe un'ipotesi di presunzione di colpa. Il sorgere dell¿obbligo al risarcimento del danno cagionato da cose in custodia sarebbe
dunque connesso all'elemento soggettivo della colpa del danneggiante, che per andare esente da responsabilità, dovrebbe provare il suo comportamento diligente: l'evento dannoso, quindi,
è stato provocato da un fatto (caso fortuito) non evitabile con la diligenza richiesta al custode.
Secondo l'orientamento opposto, ormai prevalente, l'art. 2051 c.c. integrerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva: l'obbligo al risarcimento del danno cagionato da cose in custodia sorgerebbe
dunque, secondo tale ricostruzione, a prescindere da qualunque indagine in ordine al profilo soggettivo del custode.
Con riferimento alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, ivi comprese le strade, va ormai affermato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume
responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quei
provocati dagli stessi utenti della strada.
Il volume offre un quadro d'insieme dell'intera tematica mediante l'esame dei principi generali e delle fattispecie particolari che caratterizzano la responsabilità del custode.
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